CREDITO D'IMPOSTA FINO AL 50%
A CHI SI RIVOLGE?
L'agevolazione "Formazione 4.0" è destinata a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano.
Il credito d'imposta riguarda:
- le imprese che hanno sostenuto le spese per la formazione del proprio personale nel corso del 2020;
- le imprese che sosterranno spese per la formazione del proprio personale nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023.
ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito di imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze e conoscenze nelle tecnologie “Impresa 4.0”:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
GLI AMBITI DI APPLICAZIONE PREVISTI
Le tecnologie Impresa 4.0 devono essere applicate nei seguenti ambiti:
- vendita e marketing;
- informatica;
- tecniche e tecnologie di produzione.
SPESE AMMISSIBILI
- le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione;
- le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor, per un massimo del 30% della propria retribuzione annua;
- i costi dei servizi di consulenza esterni, ad esempio per l’erogazione dei corsi di formazione e per la progettazione di essi.
- le spese generali (viaggi, materiali, spese amministrative, locazioni, attrezzature).
AGEVOLAZIONI
Il credito di imposta spetta nella misura del:
- 50% per le imprese di piccola dimensione, fino ad un credito massimo di 300.000 euro;
- 40% per le imprese di media dimensione, fino ad un credito massimo di 250.000 euro;
- 30% per le imprese di grande dimensione, fino ad un massimo di 250.000 euro.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione sugli F24 a decorrere da gennaio dell’anno successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese di formazione.
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